Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1980 al 9 ottobre 2010. 328 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le aliquote di ruolo degli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri d'avanzamento per l'anno 1980, gia' determinate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono integrate, dopo che sia stato costituito il ruolo normale unico, sulla base delle disposizioni di cui al precedente articolo 6. Detta integrazione si effettua fermo restando che nelle aliquote definitive saranno comunque compresi gli ufficiali gia' inclusi nelle aliquote determinate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno 1980, le promozioni al grado superiore dei colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono attribuite secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni 1981 e 1982 per i colonnelli e per gli anni 1980, 1981 e 1982 per i tenenti colonnelli, sono formate distinte graduatorie di merito per ciascuna delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il numero complessivo di promozioni al grado di generale di brigata indicato nell'allegato A della presente legge viene ripartito come segue. Anno 1981: fanteria 14 unita', cavalleria 2 unita', artiglieria 8 unita', genio 3 unita'; anno 1982: fanteria 14 unita', cavalleria 1 unita', artiglieria 8 unita', genio 4 unita'. Per gli anni 1980, 1981 e 1982, le promozioni a colonnello indicate nell'articolo 6 della presente legge, fermi restando i contingenti massimi stabiliti nell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono ripartite per ciascuna di dette armi in misura proporzionale al numero degli ufficiali di ogni arma comunque in valutazione; in ogni caso:
tolto: a) a ciascuna arma non puo' essere attribuito un numero di promozioni inferiore a quello spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge;
tolto: b) gli arrotondamenti vengono effettuati per difetto. Le unita' eventualmente residue vengono attribuite alle armi che hanno il maggior resto percentuale espresso in centesimi. A parita' di resto, viene agevolata l'arma che ha il minor numero di promozioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-09-20;574~art7 · fonte del testo
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