Titolo I – Riordinamento dei ruoli normali delle armi dell'esercito
- Capo I – Unificazione dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.Artt. 1–8 · 8 articoli
- Capo II – Provvedimenti a favore degli ufficiali del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio esclusi dai corsi per l'addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi dalla legge 18 giugno 1974, n. 257, e dai corsi di stato maggiore in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 192.Artt. 9–12 · 4 articoli