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[1]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce l'importo massimo delle opere per le quali l'ispettore puo' direttamente provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, ad eccezione di quelli previsti al n. 5 dell'art. 5 che sono sempre accordati direttamente dal Ministero.

[2]Lo stesso Ministro stabilisce annualmente il limite complessivo di somma, entro il quale ciascun ispettore regionale puo' disporre pagamenti di contributi, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.

[3]I provvedimenti di concessione di contributi sono comunicati dall'ispettore alla ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del controllo prescritto dagli articoli 50 e 55 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2440.

Testo in vigore dal 20 giugno 1930 al 18 maggio 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-02;755~art6 · fonte del testo

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