[1]I Consorzi di cui all'articolo precedente debbono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano preventivo di ripartizione della spesa delle opere d'interesse comune con l'indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato e della quota massima di contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa d'impianto, per la manutenzione ed esercizio delle opere, compresi i relativi oneri generali.

[2]Approvato il piano, e' fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascun proprietario consorziato nello speciale registro di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, agli effetti della garanzia prevista dall'articolo precedente.

[3]Con le stesse forme si provvede all'approvazione di eventuali aumenti di spesa e all'iscrizione degli oneri relativi.

Testo vigente dal 23 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-12;183~art4 · fonte del testo

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