Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1863 al 5 settembre 1863. Leggi il testo vigente →

Gli antichi titoli nominativi e al portatore che rappresentano le rendite le quali, in virtu' della presente legge, debbono iscriversi in rendita consolidata, dovranno essere presentati nel termine di un anno alla direzione generale del Gran Libro, o alle direzioni particolari del Regno, o agli uffici che saranno destinati allo estero, dove ne sara' fatto il cambio con nuovi titoli. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1863, n. 1107

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Il Regio Decreto 11 gennaio 1863, n. 1107 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Coloro i quali non hanno presentati per tutto il 31 dicembre 1862 i titoli di rendita che debbono esser cambiati in titoli di rendita italiana a termini della legge 4 agosto 1861, n.° 174, sono abilitati a presentarli sino a tutto il giorno 10 febbraio del corrente anno".

Testo in vigore dal 28 gennaio 1863 al 5 settembre 1863

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 gennaio 1863

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1861 al 28 gennaio 1863.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 11 gennaio 1863, n. 1107

    Il Regio Decreto 11 gennaio 1863, n. 1107 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Coloro i quali non hanno presentati per tutto il 31 dicembre 1862 i titoli di rendita che debbono esser cambiati in titoli di rendita italiana a termini della legge 4 agosto 1861, n.° 174, sono abilitati a presentarli sino a tutto il giorno 10 febbraio del corrente anno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1861-08-04;174~art9 · fonte del testo

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