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Gli antichi titoli nominativi e al portatore che rappresentano le rendite le quali, in virtu' della presente legge, debbono iscriversi in rendita consolidata, dovranno essere presentati nel termine di un anno alla direzione generale del Gran Libro, o alle direzioni particolari del Regno, o agli uffici che saranno destinati allo estero, dove ne sara' fatto il cambio con nuovi titoli.

Testo in vigore dal 22 agosto 1861 al 28 gennaio 1863

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-08-04;174~art9 · fonte del testo

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