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L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, accertata la legittimita' della deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, provvede entro trenta giorni alla concessione del contributo imputandolo sulle somme ripartite ai sensi dell'articolo 12. A favore del proprietario avente titolo al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo stesso, viene disposta una anticipazione pari al venti per cento del contributo spettante da conteggiarsi sullo stato finale dei lavori. L'erogazione della residua somma, fino alla concorrenza del 90 per cento della misura del contributo determinato in applicazione del precedente articolo 4, e' corrisposta in base a stati di avanzamento. Il pagamento del contributo e delle anticipazioni e' effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate emettera' sub-anticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi. Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti. Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento il sindaco stabilisce con ordinanza il termine per il rilascio, libero da persone e cose, dell'alloggio provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Il collaudo e' effettuato a cura dell'ispettorato per le zone terremotate entro sei mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dell'opera. Il residuo dieci per cento viene corrisposto con il provvedimento di approvazione del collaudo - o certificato di regolare esecuzione dei lavori dall'ispettorato generale medesimo, nonche' previa attestazione del sindaco di avvenuto rilascio dell'alloggio provvisorio. La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della presente legge e' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, salvo proroghe da concedersi dal sindaco per non piu' di quattro mesi complessivamente.

Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 31 marzo 1981

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