Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1976 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

Per le espropriazioni eseguite o da eseguire dall'ispettorato generale per le zone terremotate restano valide le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94.

Testo in vigore dal 7 maggio 1976 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1976-04-29;178~art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari