Art. 5 — Termini e modalità dei collaudi
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Abrogato dal 13 maggio 2000
1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di appalti pubblici, scaduto il termine per l'esecuzione del collaudo da parte della P.A., ai sensi dell'art. 5, l. n. 741 del 1981, ratione temporis vigente, il dies a quo per la maturazione della prescrizione ordinaria del diritto dell'appaltatore al saldo del compenso pattuito decorre dalla data di ultimazione dei lavori, restando irrilevante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il successivo collaudo tardivo, poiché i termini di cui alla predetta norma non sono disponibili da parte della P.A., che risulta così avere consumato, limitatamente a tali fini, il relativo potere pubblicistico, dovendosi equiparare il tardivo collaudo a rifiuto di collaudo o a mancato collaudo.
Art. 5
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000. 316 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale puo' prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, e' in facolta' dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che cio' non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilita' a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa puo' proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non e' stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa puo' tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art5 · fonte del testo
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