Art. 6 — Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;
  • b)all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il seguente: «1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.»;
  • c)all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»;
  • d)all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici».
  • d-bis)il comma 1 dell'articolo 57-bis e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati". All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' aggiunto in fine il seguente: «2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente». COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata. Fino all'emanazione dei decreti ((di cui agli articoli 66-bis e 68-bis)) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, ((e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913, nonche' per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali e' obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,)) si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformita' alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, ((delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali e' obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,)) nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti ((, delle copie informatiche, dei registri e dei repertori)) di cui al presente comma presso ((gli uffici periferici)) dell'Amministrazione degli archivi notarili. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 14 maggio 2025

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… 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata. Fino all'emanazione dei decreti di cui tolto: all'articolo aggiunto: agli articoli 66-bis e 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione … 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, aggiunto: e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913, nonche' per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali e' obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel … del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, aggiunto: delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali e' obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il … Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli attiaggiunto: , delle copie informatiche, dei registri e dei repertori di cui al presente comma presso tolto: le strutture aggiunto: gli uffici periferici dell'Amministrazione degli archivi notarili. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art6 · fonte del testo

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