Art. 38 — Disposizioni finanziarie

Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attivita' di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attivita' professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attivita'. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e' considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»;
  • b)all'articolo 10, primo comma, il n. 5) e' sostituito dal seguente: «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di euro per l'anno 2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
  • a)quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;
  • b)quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;
  • c)quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;
  • d)quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al periodo precedente. Le rimanenti risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al netto di quanto complessivamente necessario per assicurare il versamento all'entrata previsto dal comma 3, lettera d), possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attivita' (( di cui alla lettera b))) del comma 1, dell'articolo 32, del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 19 luglio 2020. 6 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… lettera d), possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui tolto: ai numeri ii e iv della aggiunto: alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 32, del predetto decreto legislativo n. 28 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art38 · fonte del testo

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