Art. 203 rilancio — Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono ((assoggettati)) a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa (( Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA))) o dalla normativa nazionale nonche' alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del ((regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012)), trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore ((del presente decreto)), i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilita', la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unita' di personale impiegata sul territorio italiano. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attivita' dell'ENAC.

Testo vigente dal 19 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 19 luglio 2020. 11 parole tolte, 20 parole aggiunte.

I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono tolto: assoggettate aggiunto: assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativatolto: EASA aggiunto: Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale nonche' alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) … ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) tolto: 5 ottobre 2012 n. 965/2012tolto: , aggiunto: della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale … dalle imprese di cui al medesimo comma 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore tolto: della presente disposizione aggiunto: del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, … cui ai commi 1 e 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore tolto: della presente disposizione aggiunto: del presente decreto, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art203 · fonte del testo

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