Art. 29-bis — Incentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative ((, purche' l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio)). ((1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025)). La detrazione di cui al comma 1 ((si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese)). La detrazione e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali ((, salvi i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale)).

Testo vigente dal 18 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 2020 al 18 dicembre 2024. 8 parole tolte, 138 parole aggiunte.

… tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovativetolto: .aggiunto: , purche' l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio. 1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative tolto: iscritte alla aggiunto: fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del tolto: Registro delle imprese al momento dell'investimento aggiunto: registro delle imprese. La detrazione e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione … beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legaliaggiunto: , salvi i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art29bis · fonte del testo

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