Art. 28 — Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di ((cinque anni)) dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le societa' gia' costituite. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla produttivita' del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni:

  • a)criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonche' criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7;
  • b)disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una societa' che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalita' di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32.

Testo vigente dal 24 giugno 2017

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Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 2015 al 24 giugno 2017. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di tolto: 4 aggiunto: cinque anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art28 · fonte del testo

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