Art. 29 — Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa

Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:

  • a)in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
  • b)in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza. Le imprese che non possiedono piu' i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Testo vigente dal 17 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193~art29 · fonte del testo

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