All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020". E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

25

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 4 aprile 2022, n. 87 (in G.U. 1ª s.s. 6/04/2022, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui prevede che «E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»".

Testo vigente dal 7 aprile 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 87/2022

    Ha colpito questo articolo
    4 aprile 2022

    Il diritto del creditore a soddisfarsi in sede esecutiva costituisce componente essenziale del diritto di accesso al giudice, sancito dall'art. 24 Cost. L'azione esecutiva è, invero, fattore complementare e necessario dell'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa anche in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore. La fase di esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie, in quanto intrinseco ed essenziale connotato della funzione giurisdizionale, è quindi costituzionalmente necessaria, mentre eccezionali sono le deroghe al principio, espresso dall'art. 2740 cod. civ., per cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Limitazioni al diritto del creditore di agire in sede esecutiva sono pertanto ammissibili solo se fondate su circostanze eccezionali e se circoscritte nel tempo. ( Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44375; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 225/2018; S. 198/2010; S. 335/2004 - mass. 28836; S. 522/2002 - mass. 27457; S. 506/2002; S. 333/2001 - mass. 26563; S. 321/1998 - mass. 24090 ) . (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4 del d.l. n. 137 del 2020, come conv., nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» - ossia al 25 dicembre 2020 -, rimanendo fermo, in questo stesso periodo, il regime di sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore di cui all'art. 54- ter del d.l. n. 18 del 2020, come conv., e successivamente prorogato nella sua vigenza. La norma censurata dal Tribunale di Treviso - nel fissare un eccezionale e temporaneo regime di impignorabilità della casa di abitazione del debitore esecutato, sia pur limitatamente al breve periodo di due mesi - prevede una sanzione processuale incompatibile con la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale ed irragionevolmente lesiva del diritto del creditore procedente, perché da un lato compromette in via definitiva il diritto al soddisfacimento in sede esecutiva dei creditori chirografari, dall'altro, opera un bilanciamento tra i diritti coinvolti manifestamente irragionevole). ( Precedenti: S. 253/2020 - mass. 43288; S. 71/2015 - mass. 38335; S. 186/2013 - mass. 37216; O. 141/2011 - mass. 35598; S. 17/2011 - mass. 35252; S. 229/2010 - mass. 34781; S. 50/2010 - mass. 34343; S. 221/2008 - mass. 32599; O. 546/2000 - mass. 25938 ; S. 200/1996 - mass. 22520 ).

    Art. 4 ((Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)) · Art. 555 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 2020 al 7 aprile 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 4 aprile 2022, n. 87 (in G.U. 1ª s.s. 6/04/2022, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui prevede che «E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art4 · fonte del testo

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