Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

  • a)una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
  • b)una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
  • c)il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui (( alla lettera a))) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. ((1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili)) All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Testo vigente dal 25 luglio 2021

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2021 al 25 luglio 2021. 2 parole tolte, 45 parole aggiunte.

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui tolto: al punto aggiunto: alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. aggiunto: 1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art53 · fonte del testo

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