Art. 28 — Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982

Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, e' sostituito dal seguente: "6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni e' utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonche' per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorita' sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".

Testo vigente dal 24 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340~art28 · fonte del testo

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