Disposizioni in materia di responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi del PNRR Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e ((degli)) obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, ((nel sistema)) informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione ((dell'effettiva)) capacita' di conseguimento ((dell'obiettivo del PNRR)) assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticita' rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri ((sostitutivi)) prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ((In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, e' fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data)). Le amministrazioni centrali titolari di ((misure del PNRR)) e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 ((, fino)) al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalita' del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalita' del citato sistema informatico «ReGiS» a supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, puo' avvalersi, ((mediante la stipulazione)) di apposite convenzioni, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' di altre societa' a prevalente partecipazione pubblica. Agli adempimenti di cui al presente articolo ((le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie)) disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 21 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. 8 parole tolte, 225 parole aggiunte.

Disposizioni in materia di responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi del PNRR Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e aggiunto: degli obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, tolto: sul aggiunto: nel sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre … stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione tolto: sull'effettiva aggiunto: dell'effettiva capacita' di conseguimento dell'obiettivo aggiunto: del PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticita' rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri tolto: sostituivi aggiunto: sostitutivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. tolto: Le aggiunto: In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, e' fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data. Le amministrazioni centrali titolari di misure aggiunto: del PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva … monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 tolto: eaggiunto: , fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura … comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, puo' avvalersi, mediante tolto: stipula aggiunto: la stipulazione di apposite convenzioni, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge … di altre societa' a prevalente partecipazione pubblica. Agli adempimenti di cui al presente articolo tolto: si provvede aggiunto: le amministrazioni interessate provvedono con le risorse aggiunto: umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-19;19~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari