Art. 36 — Disposizioni in materia di soggetti attuatori
All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attivita' di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, ((investimento 2.1.b,)) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.».
Testo vigente dal 7 luglio 2024
