Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

27 gennaio 1963, n. 19, (Tutela giuridica dell'avviamento

commerciale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1979 dal

Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.n.c.

Autorimessa Titanus e la S.p.a. Montedison ed altro, iscritta al n.

364 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 173 dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione della S.n.c. Autorimessa Titanus e

della S.p.a. Montedison nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Prof. Enzo Cheli;

Uditi l'Avv. Franco Salvucci per la S.p.a. Montedison e l'Avvocato

dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dalla S.n.c.

Autorimessa Titanus - conduttrice da trent'anni di un immobile sito

in Milano ed adibito ad autorimessa - contro la S.p.a. Montedison -

proprietaria espropriata dell'immobile stesso - nonché' contro il

Comune di Milano - ente espropriante - al fine di ottenere il

riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dagli artt. 4 e 6

della legge 27 gennaio 1963 n. 19 per la perdita dell'avviamento

conseguente ad esproprio ed alla cessazione dell'attività aziendale,

il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22 novembre 1979, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della

citata legge n. 19 con riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3

Cost.

Secondo il giudice a quo la norma denunciata può essere

interpretata solo nel senso che, in caso di esproprio, il diritto del

conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento debba essere

fatto valere sull'indennità corrisposta all'espropriato, anche se a

costui non derivi alcuna utilità dall'avviamento stesso per effetto

dell'intervenuta espropriazione.

La disposizione impugnata si porrebbe perciò in contrasto con

l'art. 42, terzo comma Cost., in quanto verrebbe a determinare una

sensibile decurtazione dell'indennizzo spettante al proprietario

espropriato, indennizzo da calcolare, nel caso concreto, in base al

valore dell'immobile e senza che possano entrare nella valutazione i

diritti dei terzi su di esso.

Il giudice a quo ricorda anche che l'art. 17 della legge 22

ottobre 1971 n. 865, nell'ipotesi di espropriazione attinente a

terreno non coltivato dal proprietario, pone a carico

dell'espropriante il pagamento di una indennità aggiuntiva a favore

del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che siano costretti

ad abbandonare il terreno stesso: da tale disciplina discenderebbe

una ingiustificata disparità di trattamento tra il proprietario di

un terreno agricolo coltivato da terzi, il quale, grazie

all'intervento dell'espropriante, può percepire integralmente

l'indennità di esproprio a lui spettante, ed il proprietario di un

immobile urbano dato in locazione, il quale ultimo, non essendo

sollevato dall'espropriante dell'onere di corrispondere al conduttore

un compenso per la perdita dell'avviamento aziendale, vedrebbe incisa

e ridotta la sua indennità di espropriazione. Di qui, secondo il

giudice rimettente, il sospetto di contrasto della norma impugnata

anche con l'art. 3 Cost.

2. - Davanti alla Corte si è costituita la S.p.a. Montedison

sostenendo l'irrilevanza della questione di costituzionalità

sollevata dal Tribunale di Milano sul presupposto che una corretta

interpretazione degli artt. 4 e 6 della legge n. 19 del 1963 dovrebbe

indurre ad escludere che al conduttore, in caso di esproprio

dell'immobile del locatore, sia da quest'ultimo dovuto alcunché a

titolo di compenso della eventuale perdita dell'avviamento. In linea

subordinata, e limitatamente all'ipotesi che venga condivisa

l'interpretazione della norma impugnata adottata dal Tribunale di

Milano, la Montedison svolge considerazioni adesive all'ordinanza di

rimessione, chiedendo alla Corte di dichiarare l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata.

Si è costituita anche la S.n.c. Autorimessa Titanus sostenendo

che la normativa applicabile nel giudizio a quo non sarebbe quella

dettata dalla legge 27 gennaio 1963 n. 19, bensì quella contenuta

nella legge 22 ottobre 1971 n. 865, che rappresenta la nuova

disciplina generale della espropriazione per pubblica utilità. Con

la conseguenza che l'indagine del giudice costituzionale dovrebbe

appuntarsi non sull'art. 6 della legge n.19 del 1963 ma sull'art. 17

della legge n. 865 del 1971.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione.

Nell'atto di intervento si contesta l'esattezza dell'assunto

secondo cui la disposizione censurata implicherebbe sempre

l'attribuzione al conduttore di una quota parte dell'indennità di

espropriazione: al contrario, la norma impugnata andrebbe

interpretata nel senso che, ove l'espropriazione per pubblica

utilità non comporti la possibilità di un lucro commisurato

all'avviamento in favore del locatore, al conduttore non spetti alcun

indennizzo.

In considerazione della completa diversità delle fattispecie

poste a confronto, all'interveniente Presidenza appare, infine,

insussistente il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost.

Nell'imminenza dell'udienza di discussione ha depositato memoria

la S.p.a. Montedison riproponendo tutte le argomentazioni già svolte

nella memoria di costituzione. Considerato in diritto

1. - La questione, nei termini proposti dall'ordinanza del

Tribunale di Milano, non è fondata.

La legge 27 gennaio 1963 n. 19, in tema di tutela giuridica

dell'avviamento commerciale, stabiliva all'art. 4 - prima delle

innovazioni introdotte in materia dagli artt. 34 e 35 della l. 27

luglio 1978 n. 392 - il diritto del conduttore uscente, in tutti i

casi di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili

adibiti all'esercizio di una attività commerciale ed artigiana, (e

salve le eccezioni dell'inadempienza dello stesso conduttore o della

prelazione da lui esercitata), "di essere compensato dal locatore per

la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di

tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al

locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del

canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi

correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche".

Tale disciplina è stata completata, con riferimento all'ipotesi

dell'espropriazione per pubblica utilità, dall'art. 6, primo comma,

della stessa legge, dove si conferisce al conduttore dell'immobile

sottoposto ad espropriazione il potere di avvalersi delle norme di

cui agli artt. 27 e 54 della l. 25 giugno 1865 n. 2359 (cioè il

potere di opporsi all'indennità ritenuta insufficiente) al fine di

"fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtù del

precedente art. 4", con l'ulteriore precisazione, indicata dal

secondo comma, secondo cui "sull'indennità di esproprio il diritto

del conduttore al compenso di cui all'art. 4 viene soddisfatto nei

limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo".

Il combinato disposto delle norme richiamate rende palese come il

compenso che il conduttore, ai sensi dell'art. 6 della legge n.

19/1963, può rivendicare nei confronti del locatore sull'indennità

di esproprio, in conseguenza della perdita del proprio avviamento,

non spetti - contrariamente a quanto assume l'ordinanza di rimessione

- in ogni caso, ma solo nell'ipotesi in cui dalla perdita

dell'avviamento del conduttore possa derivare un'utilità per il

locatore ed entro i limiti di essa. Utilità del locatore che, nel

caso di procedimento espropriativo dallo stesso subito, non potrà

realizzarsi altro che attraverso un eventuale incremento

dell'indennità di espropriazione da liquidare ai sensi dell'art. 39

l. 25 giugno 1865 n. 2359. Soltanto in questa ottica può avere,

infatti, senso l'ipotesi - prevista dalla stessa norma impugnata -

dell'opposizione all'indennità da parte del conduttore per

insufficiente determinazione del quantum, opposizione che lo stesso

conduttore potrà ragionevolmente spiegare solo con riferimento al

valore di avviamento, dal momento che questo è l'unico valore,

connesso al bene espropriato, nei cui confronti il conduttore sia

legittimato a esercitare una propria pretesa.

La corretta lettura della norma impugnata esclude, pertanto, la

possibilità di una decurtazione, a favore del conduttore,

dell'indennità di esproprio spettante al locatore in relazione al

valore del bene espropriato considerato nella sua consistenza

materiale: di contro, il diritto al compenso previsto per il

conduttore dalla norma impugnata potrà essere soddisfatto soltanto

se e nella misura in cui il valore di avviamento possa essere

calcolato come posta aggiuntiva dell'indennità di esproprio.

Risulta, di conseguenza, priva di fondamento la censura

prospettata con riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost.

2. - Ma neppure la censura avanzata con riferimento all'art. 3

Cost. può essere accolta.

La norma (art. 17 l. 22 ottobre 1971 n. 865) che viene invocata

come parametro di riferimento al fine di affermare, nella specie, la

lesione del principio di eguaglianza ha delineato, nella complessa

tipologia dei procedimenti espropriativi, una disciplina speciale, la

cui adozione può essere giustificata tanto in relazione ai suoi

presupposti oggettivi (natura agricola dei beni espropriati) che

soggettivi (categorie e interessi protetti, riferiti tutti alla

conduzione dei terreni agrari); né le ragioni politiche di tale

scelta, che il legislatore ha inteso differenziare rispetto ad altre

categorie di beni suscettibili di espropriazione, possono formare

oggetto di sindacato in questa sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22

novembre 1979, nei confronti dell'art. 6 l. 27 gennaio 1963 n. 19 in

relazione agli artt. 42, terzo comma, e 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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