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L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

  • a)le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
  • b)la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  • c)le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  • d)i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  • e)i diritti di cui all'articolo 13;
  • f)il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare ((, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.)) 9 L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d). Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle ((investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,)) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467

9

con decorrenza dal 1 marzo 2002

Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467 ha disposto che la modifica di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.

Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1997 al 1 febbraio 2002. 34 parole tolte, 57 parole aggiunte.

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare tolto: e, se designato, del responsabileaggiunto: , del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti … si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni tolto: di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni aggiunto: difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467

    Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467 ha disposto che la modifica di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art10 · fonte del testo

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