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Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, e' tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed agenti sopra indicati in numero almeno di tre per ogni controllo, di cui uno sara' consegnato al produttore o commerciante. I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'identita' e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.

Testo in vigore dal 30 aprile 1954 al 8 febbraio 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;125~art14 · fonte del testo

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