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Miscellanea
Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi
Legge 10 aprile 1954, n. 125
- Aggiornato al
- 8 febbraio 1955
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 19
Capo I — Delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggiartt. 1-3
Capo II — Del Comitato nazionale e dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggiartt. 4-8
- Art. 4E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale…
- Art. 5Spetta al Comitato nazionale di: a) esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 3; b)…
- Art. 6Il Comitato nazionale ha facolta' di far eseguire perizie, sopraluoghi e indagini, di…
- Art. 7La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e'…
- Art. 8L'incarico previsto dall'articolo precedente puo' essere affidato, per ciascun tipo di…
Capo III — Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza Sanzioni - Disposizioni per le procedure giudiziarieartt. 9-14
- Art. 9Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi con…
- Art. 10Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure…
- Art. 11Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della…
- Art. 12Le pene comminate nella presente legge non si applicano quando il fatto costituisce piu'…
- Art. 13In caso di condanna il giudice dovra' sempre ordinare la pubblicazione della parte…
- Art. 14Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge…
