Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:

  • a)propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalita' relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
  • b)determina le modalita' di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;
  • c)definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonche' il disciplinare dei marchi. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni. (( Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonche' al funzionamento dei comitati di disciplinari))

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1990 al 25 febbraio 1996. 26 parole tolte, 79 parole aggiunte.

… quali il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni. tolto: Alle spese di aggiunto: Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei comitati di disciplinaretolto: , nonche' a quelle per l'istituzione e il aggiunto: di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri tolto: dei produttori, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi. aggiunto: nonche' al funzionamento dei comitati di disciplinari

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art6 · fonte del testo

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