Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c). Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

  • a)comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3, o imprese che impieghino almeno il 50 per cento del numero complessivo degli addetti;
  • b)siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e tradizionale iscritti al registro stesso;
  • c)garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni affidate. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ceramico e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

Testo vigente dal 17 luglio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art9 · fonte del testo

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