Art. 10
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La domanda d'estradizione debitamente documentata, appena pervenuta allo Stato richiesto, dovra' avere il suo corso. L'individuo arrestato per essere estradato rimarra' detenuto fino a che sara' deciso sulla sua domanda d'estradizione, e, ove questa sia accolta, fino alla consegna alle autorita' dello Stato richiedente. In caso d'urgenza lo Stato richiesto potra' concedere l'arresto preventivo su domanda anche telegrafica dell'autorita' competente dello Stato richiedente o dei suoi agenti diplomatici; la domanda deve contenere altresi' la dichiarazione dell'esistenza di uno dei documenti di cui al n. 1 dell'articolo precedente. In tal caso l'arrestato preventivamente sara' posto in liberta', se entro sessanta giorni dalla data dell'arresto non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e i documenti necessari. La perenzione dell'arresto preventivo non impedira' che il procedimento di estradizione segua il suo corso, qualora la domanda e i documenti necessari giungano in seguito.
Testo in vigore dal 25 giugno 1932 al 9 maggio 2025
