Art. 9
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1932 al 9 maggio 2025. 136 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: La domanda di estradizione sara' fatta per via diplomatica e sara' accompagnata: 1° con la copia o trascrizione autentica della sentenza di condanna, anche in contumacia, o di mandato di cattura o di qualsiasi atto del procedimento penale emanato dal giudice competente equivalente al mandato, che dovra' contenere l'indicazione precisa, la natura e la gravita' del fatto imputato, il luogo e la data del commesso reato; 2° con la copia del testo delle leggi applicate o applicabili al caso, inclusi quelli concernenti la prescrizione dell'azione penale e della condanna; 3° se possibile, con i contrassegni personali, la fotografia della persona richiesta e qualsiasi altra indicazione atta a accertarne l'identita'. La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente, ma potranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto debitamente autenticata.aggiunto: Trattato-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-06-03;682~art9 · fonte del testo
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