[1]La Commissione permanente di conciliazione esaminera' le speciali questioni ad essa deferite ed esporra' i risultati delle proprie indagini in un rapporto inteso a chiarire le questioni di fatto ed a facilitare la soluzione della controversia. Nel rapporto la Commissione di conciliazione determinera' i punti controversi e fara' proposte per dirimere la vertenza.

[2]Il rapporto sara' compilato entro sei mesi dal giorno in cui la controversia fu sottoposta alla Commissione permanente di conciliazione a meno che le Parti non stabiliscano un termine diverso.

[3]A ciascuna delle Parti sara' rimesso un esemplare del rapporto.

[4]Nel termine di tre mesi le Parti dovranno pronunziarsi sulle proposte della Commissione.

[5]Il rapporto della Commissione permanente di conciliazione non ha carattere di decisione definitiva obbligatoria, ne' riguardo alla constatazione dei fatti ne' riguardo alle questioni di diritto.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari