[1]La decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale deve essere eseguita in buona fede dalle Parti.

[2]Le Parti contraenti si impegnano a non adottare in quanto possibile, per la durata del procedimento della Commissione di conciliazione, del Tribunale arbitrale, o della Corte permanente di giustizia internazionale, qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione, ovvero la decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale.

[3]Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una Parte, ordinare provvedimenti di cautela in quanto questi possano essere eseguiti dalle Parti in via amministrativa. La Commissione permanente di conciliazione puo' del pari fare proposte allo stesso scopo.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari