[1]La Commissione permanente di conciliazione entrera' in funzione tosto che una parte ne fara' richiesta. La Parte richiedente rivolgera' la sua istanza contemporaneamente al presidente della Commissione permanente di conciliazione ed all'altra Parte.

[2]Le Parti contraenti si obbligano a facilitare in ogni caso e sotto tutti i rapporti i lavori della Commissione permanente di conciliazione ed in particolare a darle la possibilita' di escutere sul territorio di esse, e secondo le disposizioni in vigore per i loro tribunali, i testimoni e periti e di procedere a sopraluoghi.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art6 · fonte del testo

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