[1]La Commissione permanente di conciliazione stabilira' la propria procedura, tenendo conto delle clausole della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sul regolamento pacifico di conflitti internazionali.

[2]Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del compromesso di arbitrato, saranno applicate per il procedimento del Tribunale arbitrale le clausole della anzidetta Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907.

[3]In quanto il presente Trattato si richiama alle disposizioni della Convenzione dell'Aja, tali disposizioni troveranno applicazione nei rapporti tra le Parti contraenti anche se una di esse od entrambe denunceranno la Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art11 · fonte del testo

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