Se nella decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale sia dichiarato che una decisione o una disposizione irrevocabile di un Tribunale o di altra autorita' di una delle Parti e' in tutto od in parte in contrasto col diritto internazionale, ma secondo il diritto costituzionale di questa Parte le conseguenze della decisione o disposizione non possono essere interamente eliminate mediante provvedimenti amministrativi, la Parte che vi ha interesse potra' riportare la controversia avanti alla Commissione di conciliazione affinche' questa esamini se vi ha luogo ad accordare ad essa una equa soddisfazione di altra natura.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art3 · fonte del testo

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