Art. 4
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Qualora ogni mezzo di conciliazione sia invano esaurito, ciascuna delle Alte Parti s'impegna a seguire la sorte dell'altra, mettendo a disposizione dell'alleata tutte le risorse militari, finanziarie e di ogni altra natura, atte a portare un contributo per superare il conflitto, sempre che tale contributo venga richiesto dalla Parte minacciata.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1928 al 9 maggio 2025
