Art. 3
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1928 al 9 maggio 2025. 66 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: In conseguenza degli impegni assunti con gli articoli precedenti, le due Alte Parti contraenti agiranno d'accordo per il mantenimento della pace e della tranquillita', e nel caso che una delle Alte Parti sia minacciata da una guerra non provocata da essa, l'altra Parte impieghera' tutti i suoi mezzi piu' efficaci non solo per prevenite le ostilita' ma anche per assicurare una giusta soddisfazione alla Parte minacciata.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-12-18;2633~art3 · fonte del testo
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