Art. 3
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In conseguenza degli impegni assunti con gli articoli precedenti, le due Alte Parti contraenti agiranno d'accordo per il mantenimento della pace e della tranquillita', e nel caso che una delle Alte Parti sia minacciata da una guerra non provocata da essa, l'altra Parte impieghera' tutti i suoi mezzi piu' efficaci non solo per prevenite le ostilita' ma anche per assicurare una giusta soddisfazione alla Parte minacciata.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1928 al 9 maggio 2025
