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Il reddito degli enti autonomi portuali proposti alla gestione dei patrimoni demaniali dei porti marittimi e di servizi portuali non e' assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento e manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato "avanzi di gestione" da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio. Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio nel quale e' avvenuta la utilizzazione.

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;291~art1 · fonte del testo

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