Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il reddito degli enti autonomi portuali proposti alla gestione dei patrimoni demaniali dei porti marittimi e di servizi portuali non e' assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento e manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato "avanzi di gestione" da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio. Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio nel quale e' avvenuta la utilizzazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;291~art1 · fonte del testo
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