L'esonero dall'incarico e' inflitto:

  • a)per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilita' con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;
  • b)per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;
  • c)per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attivita' svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;
  • d)per persistente insufficiente rendimento.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art23 · fonte del testo

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