E' istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n. 1384, viene aumentata di una unita'.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;323~art1 · fonte del testo

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