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Le indennita' di trasferta derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge sono ridotte del 10 e del 20 per cento per le missioni da compiere in comuni con popolazioni inferiori ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente. I comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti. Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennita' di trasferta prevista per il comune con popolazione maggiore. Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo ed al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 22 agosto 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art7 · fonte del testo

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