Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1978 al 10 giugno 1981. Leggi il testo vigente →

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:

  • a)nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata; 2
  • b)nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
  • c)nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;
  • d)nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 1, comma 6) che "Il limite minimo di durata della missione perche' sorga diritto alla indennita' di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ridotto a quattro ore".

Testo in vigore dal 21 settembre 1978 al 10 giugno 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1978 al 21 settembre 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 1, comma 6) che "Il limite minimo di durata della missione perche' sorga diritto alla indennita' di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ridotto a quattro ore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art3 · fonte del testo

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