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((Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:

  • a)nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;
  • b)nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
  • c)nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;
  • d)nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio)).

Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 21 settembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1978

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 22 agosto 1978. 82 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missionetolto: , con le eventuali riduzioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Ai …

a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle tolto: cinque aggiunto: quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di tolto: 30 aggiunto: 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia tolto: (aggiunto: , quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradalitolto: , ecc.);

d) nelle localita' distanti meno di tolto: 12 chilometri dall'edificio aggiunto: 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficiotolto: , collegate con questo da regolari servizi di linea ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio;

tolto: e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art3 · fonte del testo

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