Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali. Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non puo' comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili. I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento. Qualora essi svolgano, invece, missioni in qualita' di amministratori o di sindaci o revisori di detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma successivo. Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo e' attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non puo' eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale. 1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1975, n. 70

1a

La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al presente articolo. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".

Testo vigente dal 3 aprile 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 3 aprile 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 marzo 1975, n. 70

    La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al presente articolo. La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art26 · fonte del testo

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