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[1]Per il personale civile italiano messo a disposizione del Governo Albanese, nella posizione di fuori ruolo o di comando, il trattamento economico dovuto in base alle disposizioni generali ed a quelle della presente legge, sara' a carico del Governo Albanese.
[2]Il personale insegnante italiano destinato in servizio presso le scuole albanesi e che non goda del trattamento economico a carico del bilancio albanese sara' retribuito in base al trattamento economico previsto dalla presente legge.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
