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[1]I trasferimenti da e per l'Albania, compresi quelli delle famiglie ed i viaggi di missione, sono regolati dalle disposizioni vigenti in Italia.

[2]Per il trasporto delle persone, del bagaglio e del mobilio,.sul territorio albanese sara' rimborsata la spesa effettivamente sostenuta coi mezzi usuali e piu' economici, fermo restando il quantitativo consentito dalle disposizioni del Regno.

[3]Al personale non di ruolo le norme del presente articolo si applicano secondo le equiparazioni di grado indicate al comma 3° dell'art. 3 e all'art. 5 della presente legge.

Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;939~art10 · fonte del testo

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