Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1948 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il personale civile di ruolo, e a contratto, sia dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio o destinato alle dipendenze dei Governi dell'Africa Orientale Italiana o della Libia, sia degli Enti dipendenti dall'Amministrazione medesima, che trovandosi nel Regno a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII sia costretto a permanervi a causa dello stato di guerra, ha diritto, allo scadere del congedo di cui eventualmente fruisce, al trattamento economico, a carico dei rispettivi Governi o degli Enti predetti, previsto dalle vigenti disposizioni per il personale di eguale categoria e grado in servizio al Ministero.1
[2]Il citato personale, qualora assolutamente necessario, e' destinato, con assegnazione temporanea, a prestare servizio nel Regno presso l'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana o Enti dipendenti, anche in eccedenza ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti, altrimenti e' comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, nel qual caso le competenze sono a carico dell'Amministrazione presso la quale il personale e' destinato.1
[3]Le disposizioni di cui sopra sono estese al personale straordinario della predetta Amministrazione dipendente dai Governi dell'Africa Orientale Italiana o della Libia o dagli enti suindicati, il quale possa essere destinato in temporaneo servizio presso altre Amministrazioni statali ai sensi dei precedenti commi primo e secondo per i rimpiazzi previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, sulla sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato e della legge 29 giugno 1040-XVIII, n. 739, sull'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei serviti civili:
[4]In caso di mancata assegnazione ad altra Amministrazione, o di rifiuto di assumervi servizio, detto personale straordinario e' licenziato dal giorno di scadenza del congedo di cui sta fruendo nel Regno.
[5]I provvedimenti per l'applicazione del presente articolo sono emanati di concerto fra i Ministeri interessati e quello delle finanze: 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 8 maggio 1948, n. 839
1Il D.Lgs. 8 maggio 1948, n. 839 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, si applicano anche al personale che sia rimpatriato successivamente alla data dell'11 giugno 1940"; - (con l'art. 2, comma 1) che " Il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e' quello stabilito per il personale con sede di servizio nel territorio metropolitano e va attribuito nella misura fissata per la sede cui il personale e' destinato o comandato in servizio"; - (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, con le integrazioni previste dai precedenti articoli 1 e 2 dei presente decreto, sono estese al personale straordinario dei Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia o degli enti da questi dipendenti, il quale possa essere destinato in temporaneo servizio presso altre Amministrazioni dello Stato".
Testo in vigore dal 8 luglio 1948 al 16 dicembre 2009
