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[1]Il personale civile di ruolo, e a contratto, sia dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio o destinato alle dipendenze dei Governi dell'Africa Orientale Italiana o della Libia, sia degli Enti dipendenti dall'Amministrazione medesima, che trovandosi nel Regno a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII sia costretto a permanervi a causa dello stato di guerra, ha diritto, allo scadere del congedo di cui eventualmente fruisce, al trattamento economico, a carico dei rispettivi Governi o degli Enti predetti, previsto dalle vigenti disposizioni per il personale di eguale categoria e grado in servizio al Ministero.

[2]Il citato personale, qualora assolutamente necessario, e' destinato, con assegnazione temporanea, a prestare servizio nel Regno presso l'Amministrazione centrale dell'Africa Italiana o Enti dipendenti, anche in eccedenza ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti, altrimenti e' comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, nel qual caso le competenze sono a carico dell'Amministrazione presso la quale il personale e' destinato.

[3]Le disposizioni di cui sopra sono estese al personale straordinario della predetta Amministrazione dipendente dai Governi dell'Africa Orientale Italiana o della Libia o dagli enti suindicati, il quale possa essere destinato in temporaneo servizio presso altre Amministrazioni statali ai sensi dei precedenti commi primo e secondo per i rimpiazzi previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, sulla sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato e della legge 29 giugno 1040-XVIII, n. 739, sull'assunzione di personale femminile e di pensionati per assicurare il funzionamento dei serviti civili:

[4]In caso di mancata assegnazione ad altra Amministrazione, o di rifiuto di assumervi servizio, detto personale straordinario e' licenziato dal giorno di scadenza del congedo di cui sta fruendo nel Regno.

[5]I provvedimenti per l'applicazione del presente articolo sono emanati di concerto fra i Ministeri interessati e quello delle finanze:

Testo in vigore dal 30 ottobre 1940 al 8 luglio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-16;1450~art2 · fonte del testo

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