I lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge qualora abbiano svolto in quel Paese un'attivita' soggetta a contribuzione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Sono altresi' ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici.

Testo vigente dal 18 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;228~art2 · fonte del testo

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