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Lavoro
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
Legge 12 giugno 1984, n. 228
- Aggiornato al
- 18 giugno 1984
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Ai fini dell'attuazione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione…
- Art. 2I lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici hanno…
- Art. 3I lavoratori di cui al precedente articolo, divenuti disoccupati tra il 1 ottobre 1977 ed…
- Art. 4I lavoratori di cui al precedente articolo 2, divenuti disoccupati successivamente al 31…
- Art. 5L'erogazione del trattamento speciale previsto dai precedenti articoli 3 e 4 e'…
- Art. 6Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui ai…
- Art. 7I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui ai…
- Art. 8Le spese di amministrazione nonche' quelle bancarie e per commissioni valutarie relative…
- Art. 9Le somme rimborsate da parte svizzera relative al periodo 1 aprile 1977-31 dicembre…
- Art. 10Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge, sono…
- Art. 11Ai fini dell'applicazione della presente legge il termine "frontaliero" designa il…
